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Deliberaz. G.R. Abruzzo 12/07/2016, n. 450

D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. - art. 208, comma 15 - L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. - art. 50, comma 2 - Nuova disciplina in materia di impianti mobili di smaltimento o recupero di rifiuti. Approvazione di direttive regionali sulle modalità di rilascio delle autorizzazioni in via definitiva e di nuovi criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività. Revoca della DGR n. 629/2008.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 17/01/2023, n. 18
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Testo del provvedimento

 

LA GIUNTA REGIONALE

 

PREMESSO che la Regione Abruzzo intende attuare politiche ambientali avanzate, utili a realizzare un moderno sistema di gestione del ciclo dei rifiuti nell’ottica dell’economia circolare e superare le eventuali criticità presenti sul territorio regionale, che assicurino un’efficace tutela della salute e dell’ambiente, attraverso una rete integrata di impianti di smaltimento e/o recupero da realizzare secondo i criteri e gli indirizzi stabiliti dalla legislazione vigente;

VISTA la DGR n. 629 del 09/07/2008  avente per oggetto: “D.Lgs. 3.04.2006, n. 152 - art. 208, comma 15 - L.R. 19.12.2007, n. 45 - art. 50, comma 2. Impianti mobili di smaltimento e/o recupero di rifiuti. Direttive regionali” con la quale sono stati stabiliti i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio degli impianti mobili di cui all’art. 208 comma 15 D.lgs. 152/2006 , le cui disposizioni sono sostituite dal presente provvedimento, poiché non più rispondenti a quanto previsto dalla programmazione regionale di settore ed in relazione allo stato attuale dell’impiantistica di trattamento dei rifiuti urbani;

RICHIAMATA la DGR n. 116 del 26/02/2016  “Linee di indirizzo per l’adeguamento della normativa regionale in materia di gestione dei rifiuti”;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione Europea 2008/98/Ce del 19 novembre 2008 “Direttiva relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” (GUUE del 22/11/2008, n. L 312) che contiene misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia;

VISTO il D.Lgs. 03.04.2006 n. 152  ”Norme in materia ambientale” e s.m.i., in particolare la Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

PRESO ATTO della Sentenza del TAR Abruzzo, Sez. I, n. 624, del 02/07/2013 con la quale il Tribunale Amministrativo per l’Abruzzo si è pronunciato sul ricorso numero di registro generale n. 305/2008: <Omissis ... nel caso degli impianti “mobili” per il trattamento dei rifiuti la legge prevede un’autorizzazione “a monte” e un regime non più autorizzatorio, ma di mera comunicazione, “a valle”, al momento dell’inizio della singola “campagna” di attività. Sempre che si tratti effettivamente di “impianti mobili” .. omissis .., la norma non richiede alcuna ulteriore procedura di garanzia, invece prevista per la costruzione ed installazione di impianti c.d. “fissi”. omissis .. A queste condizioni verificate “a monte”, il sistema consente il regime semplificato … omissis .. non è, secondo il testuale riferimento normativo, assoggettata ad alcuna ulteriore e previa verifica, né di compatibilità urbanistica né di compatibilità ambientale>;

VISTA la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo al Consiglio al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni “Verso un’economia circolare programma per un’Europa a zero rifiuti”, COM (2014) 398 final, Bruxelles 02/07/2014;

ATTESO che l’art. 208, punto 15, del D.Lgs. 152/06  e s.m.i., prevede che: “15. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, esclusi gli impianti mobili che effettuano la disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione e reimmettono l'acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano, ed esclusi i casi in cui si provveda alla sola riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee, sono autorizzati, in via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale, l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, nonché l'ulteriore documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica”;

ATTESO che l’autorizzazione dell’impianto mobile rappresenta l’autorizzazione all’esercizio del medesimo, a prescindere dal sito di utilizzo, e che è necessario disporre preventivamente di tutti gli elementi tecnici necessari per la valutazione dell’impianto medesimo e dei suoi effetti sull’ambiente;

CONSIDERATO che è necessario:

a. individuare e definire la documentazione tecnica minima che deve essere allegata all’istanza da parte dell’interessato sia per la richiesta di autorizzazione che per le singole campagne di utilizzo, anche al fine di mettere a disposizioni degli Enti competenti strumenti idonei e omogenei di valutazione;

b. definire l’iter amministrativo per il rilascio dell’autorizzazione al fine di fissare tempi certi di conclusione dei procedimenti;

VISTA la L.R. 19.12.2007, n. 45  “Norme per la gestione integrata dei rifiuti”, che prevede:

- all’art. 4, comma 1, lett. j): alla Regione spetta la competenza di rilasciare l’autorizzazione per l’esercizio degli impianti mobili, ai sensi dell’art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06  e s.m.i.;

- all’art. 50, comma 2: la Giunta regionale emana apposite direttive per disciplinare le modalità di acquisizione dei pareri da parte degli organismi competenti, le modalità di gestione degli impianti, le

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Allegato - Direttive per il rilascio dell’autorizzazione in via definitive e di svolgimento delle single campagne di attività degli impianti mobile di smaltimento o recupero di rifiuti di cui alla Parte Quarta, Titolo I, art. 208. Comma 15 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.

Parte di provvedimento in formato grafico

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Modulo 1 - Domanda per il rilascio dell’autorizzazione unica alla gestione di un impianto mobile per il trattamento dei rifiuti

Parte di provvedimento in formato grafico

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Modulo 2 - Comunicazione campagna di attività di recupero/smaltimento di rifiuti tramite impianto Mobile

Parte di provvedimento in formato grafico

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Oneri istruttori per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti

N1

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Domanda di autorizazione all’esercizio di un impianto mobile

N1

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Comunicazione per lo svolgimento di campagna di attività di un impianto mobile

N1

Parte di provvedimento in format

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